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STATUTO MUDETO APS 


Art.1
È costituita in data 30 Aprile 2021, l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, “MuDeTo APS” (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Italia località Firenze, Via delle Porte Nuove n.43.
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.2
Lo scopo principale dell'Associazione MuDeTo APS è continuare l’opera già avviata dall’associazione culturale MuDeTo, Museo del Design Toscano, fondata nel 2013 da Luigi Trenti, Gianfranco Gualtierotti e Umberto Rovelli, vale a dire valorizzare e promuovere la cultura del design regionale nelle sue innumerevoli forme ed espressioni, creando una memoria del patrimonio creativo di designer e aziende Toscane.
L’Associazione si prefigge quindi di scoprire, studiare, censire, raccogliere, riunire in una collezione permanente, pubblicata online sul sito www.mudeto.it, i migliori oggetti di design progettati o prodotti in Toscana nel corso della storia. La collezione permanente si accresce di acquisizione in acquisizione, dietro suggerimenti sia del Consiglio Direttivo, sia del Comitato Scientifico e Culturale, attraverso la pubblicazione nel sito del museo di schede prodotto, produttore e designer oltre a ulteriori contenuti quali, a titolo di esempio, immagini, testimonianze, interviste, riconoscimenti, bibliografia, filmografia e relativi crediti. La comunicazione delle acquisizioni avviene anche attraverso newsletter, post sui social e pubblicazioni cartacee come annuari o cataloghi. Tale collezione museale potrà anche essere oggetto di mostre, sia virtuali, sia fisicamente visitabili, corredate da qualsivoglia altro materiale ritenuto interessante allo scopo documentale, culturale e divulgativo.
Questo format museale potrà essere replicato sia in altre regioni d'Italia, sia all’estero, al fine di creare un vero e proprio network museale online, espressione più oggettiva delle varie eccellenze creative e produttive del design nazionali e internazionali, rappresentato in modo diverso all'interno di strutture classiche o musei storici aziendali.

Art.3
L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mostre, pubblicazioni e presentazioni di libri, proiezioni di film e, anche attraverso internet, creazione di blog, newsletter, workshop, incontri, tavole rotonde, conferenze, congressi, dibattiti, inchieste, interviste, istituzione di biblioteche,
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di corsi, seminari, convegni,visite organizzate a fiere, aziende, mostre e manifestazioni, produzione di filmati, proiezione di audiovisivi, pubblicazione di libri o riviste, atti dei convegni, studi e ricerche.
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.
L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all’attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.
L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.

Art.4
L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell’Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I Soci

Art.5
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS.
Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.
Possono essere soci dell’Associazione MuDeTo APS preferibilmente appassionati di design, designer, architetti, ingegneri, imprenditori, ricercatori, docenti, giornalisti, studenti.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Potranno essere soci anche altre Associazioni e Organismi, Enti Pubblici e Privati e Istituti Formativi, aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione MuDeTo APS.
Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, compilando l’apposito form pubblicato sul sito www.mudeto.it, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, email e recapito telefonico,unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.
I soci sono classificati in:

Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione MuDeTo nel 2013.
Soci Effettivi: tutti coloro che rispondendo ai requisiti di cui sopra, siano in regola con l’iscrizione.
Soci Sostenitori: coloro che contribuiscono finanziariamente in misura superiore alle quote previste per sostenere un migliore svolgimento delle attività associative.

Le quote associative saranno diversificate per le seguenti categorie di socio e pubblicate nel sito dell’associazione:

 
  • Studenti e persone fisiche che condividono le finalità dell’associazione
  • Designer/Docenti/Giornalisti
  • Aziende
  • Associazioni/Enti/Scuole

  • Sono Membri Onorari coloro che per la loro personalità, percorso e attività professionale e istituzionale, sono ritenuti meritevoli di questo titolo. Possono essere nominate anche importanti scuole universitarie e istituti formativi per il design. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo ed entrano a far parte del corpo associativo senza dover versare la quota annuale, ma non hanno diritto di voto.

    Sono Membri Ricercatori coloro che per nomina del Consiglio Direttivo fanno parte del Comitato Scientifico e Culturale, svolgono attività di ricerca per conto dell’associazione e fanno parte dell’associazione senza dover versare la quota annuale, ma non hanno diritto di voto.

    Art. 6
    È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti soci abbiano i requisiti previsti.
    Qualora la domanda sia accolta, verrà comunicata l’accettazione e il nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci.
    In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma.
    Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

    Art.7

    L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. I soci hanno diritto a:

     
  • partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
  • riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma;
  • discutere e approvare i rendiconti;
  • eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo;
  • esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
  • approvare le modifiche allo statuto nonché l’adozione e la modifica dei regolamenti.

  • Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea.

    Art. 8
    Il socio è tenuto a:

     
  • rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
  • versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
  • mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione. In particolare è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell’Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell’Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci;
  • osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata.

  • La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

    Art. 9
    La qualifica di socio si perde per:

     
  • decesso;
  • scioglimento dell'Associazione;
  • mancato pagamento della quota associativa annuale;
  • dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
  • rifiuto motivato del rinnovo da parte del Consiglio Direttivo;
  • espulsione o radiazione.

  • Art. 10
    Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

     
  • inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
  • denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
  • l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
  • il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  • appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
  • l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito;
  • l'arrecare danni morali o materiali ad altro socio ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adotti condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all’art. 2 del presente statuto.

  • Art. 11
    Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.
    Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

    Patrimonio Sociale e rendicontazione

    Art. 12
    Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.
    Esso è costituito da:

     
  • beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
  • eccedenze degli esercizi annuali;
  • erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
  • partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

  • Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

    Art. 13
    Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

     
  • quote annuali di adesione dei soci;
  • quote una-tantum di acquisizione virtuale dei singoli prodotti nel museo;
  • proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
  • proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
  • contributi pubblici e privati;
  • erogazioni liberali;
  • raccolte fondi e crowfunding;
  • ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

  • I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. La quota associativa annuale è dovuta per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci.
    Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della quota annuale per tutto l'anno solare in corso.

    Art. 14
    L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 13 del CTS.
    Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
    La previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'Associazione.

    Organismi dell’Associazione

    Art. 15
    Sono organismi dell’Associazione:

     
  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo.

  • Tutte le cariche elettive sono gratuite.
    È organismo di garanzia e controllo il Collegio dei Sindaci revisori qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno.
    Gli organismi durano in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili.
    Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

    Art. 16
    Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa.
    I soci persone giuridiche (Aziende, Enti, Associazioni, Scuole) sono rappresentati in Assemblea da un solo delegato.
    Le riunioni dell’Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite email, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da inviare ai soci almeno quindici giorni prima.

    Art. 17
    L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 19 e 30, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci revisori (ove nominato) o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.
    L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

    Art. 18
    In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
    L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 19. Il voto è personale e sono ammesse deleghe in numero massimo di due per socio.

    Art. 19
    Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
    Per le delibere di modifiche consistenti nel mero recepimento di intervenute novità normative vincolanti è possibile una seconda convocazione e l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice.
    Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti.
    Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 30.

    Art. 20
    L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un socio eletto dall’Assemblea stessa.
    Il presidente dell’Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
    Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.
    Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene secondo le modalità previste dal regolamento, qualora esistente, o stabilite dall’Assemblea.
    Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.
    Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente.
    I verbali e gli atti verbalizzati restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

    Art. 21
    L’Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

    a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali fra coloro che si sono proposti come candidati;
    b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
    c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
    e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
    f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
    h) delibera sull’assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
    i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
    l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
    m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

    Art. 22
    Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti fra i soci. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
    I candidati per l’elezione del Consiglio Direttivo debbono essere Soci in regola con il pagamento della quota associativa ed avere un'anzianità associativa minima di tre anni.
    I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall’art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

    Art. 23
    Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4.

    Art. 24
    Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

    - il Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi.
    Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
    - il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
    - Il Direttore: definisce e cura i contenuti delle acquisizioni coordinandosi con i componenti del Comitato Scientifico e Culturale, propone e concorda con il Consiglio Direttivo il calendario delle acquisizioni e pubblicazioni;
    - il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
    - il Tesoriere: cura gli aspetti di carattere economico.
    Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

    Art. 25
    Compiti del Consiglio Direttivo sono:

     
  • convocare l'Assemblea dei soci;
  • eseguire le delibere dell'Assemblea;
  • formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  • predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa;
  • Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
  • individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
  • predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell’Assemblea;
  • deliberare circa l'ammissione dei soci, può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
  • deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
  • eleggere i componenti del Comitato Scientifico e Culturale;
  • sovrintendere all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e, all’interno delle linee guida espresse dall’Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell’Associazione;
  • definire l’entità delle quote associative e dei fees di acquisizione dei prodotti, cha saranno pubblicati nel sito, oltre alle quote di partecipazione a eventi e mostre, al prezzo di copertina sia delle pubblicazione sia di qualsivoglia altro oggetto sviluppato per promuovere l’associazione;
  • approvare l’acquisizione ad honorem di prodotti particolarmente meritevoli;
  • nominare i membri onorari e i membri ricercatori;
  • stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
  • decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
  • presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo.

  • Art. 26
    Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri, o su convocazione del Presidente.
    È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri.
    Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
    Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
    Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

    Art. 27
    I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie.
    Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
    Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.
    Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.
    È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all’interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all’interno della successiva riunione del Consiglio.

    Il Consiglio può sostituire il consigliere decaduto o dimissionario con il socio risultato primo escluso alle elezioni del Direttivo, ove esista. Diversamente, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
    Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall’incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’intero Consiglio decade.
    Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare entro trenta giorni l'Assemblea con all’ordine del giorno nuove elezioni.

    Art. 28
    Il Comitato Scientifico e Culturale svolge funzione di ricerca per l’associazione e può essere chiamato a collaborare alla individuazione dei prodotti da inserire nel museo, al reperimento del materiale informativo e iconografico, alla redazione dei testi biografici e di motivazione.
    Il Comitato Scientifico e Culturale può essere composto da un numero illimitato di membri la cui nomina è di competenza del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni, assenze, impedimenti di uno o più membri, il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di nuovi membri e alla esclusione di altri. I membri del Comitato Scientifico e Culturale operano gratuitamente per lo svolgimento del loro compito e possono essere rimborsate solo le spese concordate con il Consiglio Direttivo.

    Art. 29
    Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS.
    Qualora si renda obbligatorio per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno,verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all’Associazione.
    Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Qualora si renda obbligatorio per legge, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.
    Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
    Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
    I componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
    Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

    Art. 30
    Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

     
  • potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
  • ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

  • Norme di Scioglimento

    Art. 31
    Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei presenti, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.
    In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionaledel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.
    È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

    Art. 32
    Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.



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